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Il Sovraindebitamento

Novità alla luce della L. 03/2012

Il problema del sovraindebitamento ha creato, in questo periodo di crisi di cui sembra non vedersi la fine, una situazione sociale critica e precaria.

Per questo motivo il Legislatore nazionale ha deciso di intervenire con una disposizione che, attuata in maniera coerente e precisa, può portare alla risoluzione del debito con minor aggravio per l’economia del sovra-indebitato.

La legge 3 del 2012, comunemente conosciuta come legge “salva-suicidi”, ha creato un meccanismo volto a comporre la situazione debitoria innanzi al Tribunale con soddisfazione per tutte le parti coinvolte.

Appare evidente che, se il debitore non dovesse intraprendere un percorso volto al risanamento della propria posizione, si troverebbe in una situazione di insostenibile gravame delle sue posizioni finanziarie ed economiche che, alla lunga, non riuscirebbero a soddisfare nessuno dei suoi creditori.

Si deve innanzitutto evidenziare chi possa usufruire della procedura prevista dalla L. 3/2012, ossia i soggetti a cui si possa applicare la procedura ivi contenuta: i soggetti non fallibili, cioè i privati consumatori (vale a dire, soggetti che non svolgono, ne hanno mai svolto, attività professionale o imprenditoriale; oppure soggetti che svolgono tali attività, ma che hanno assunto debiti soltanto per scopi estranei a essa) e egli enti e le imprese che sono esclusi dalle previsioni della Legge Fallimentare (enti che non svolgono attività commerciale e soggetti sotto soglia).

Tali soggetti possono usufruire, quindi, di alcuni specifici procedimenti con cui poter limare e contrarre la propria esposizione debitoria.

La Legge prevede due procedure che consentono di non liquidare l’intero patrimonio del debitore:

  • Il piano del consumatore, che può essere presentato dai privati consumatori. Essenzialmente, si tratta di una proposta fatta dal debitore, di pagamento rateizzato dei propri debiti. Può prevedere anche la cessione di una parte del patrimonio e, eventualmente, anche uno stralcio dei debiti. E’ approvato e reso esecutivo, mediante omologa, dal Giudice, con propria autonoma decisione.
  • L’accordo del debitore, che può essere presentato da enti e imprese non fallibili. Ha caratteristiche simili al piano del consumatore, con l’unica, grande differenza, di richiedere che l’accordo sia accettato da tanti creditori che rappresentino il 60% di tutti i debiti del soggetto. Quindi, non decide soltanto il Giudice, ma votano i creditori.
  • Infine, la Legge 3/2012 contempla una procedura che prevede la liquidazione del patrimonio del debitore. Con la liquidazione del patrimonio, il debitore (privato o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio per il pagamento dei suoi debiti. Un liquidatore nominato dal Tribunale provvederà a vendere tutti i suoi beni e pagare, pro-quota, tutti i suoi debiti. In questo caso, il debitore, perde tutti i suoi beni, potendo mantenere soltanto:

1) i beni che, per Legge, non possono essere pignorati;
2) i crediti di carattere alimentare e di mantenimento;
3) i crediti che non sono pignorabili ai sensi dell’art. 545 del Codice di Procedura Civile;
4) i frutti derivanti dall’usufrutto dei beni dei figli e i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti;
5) gli stipendi, i salari e le pensioni che il debitore guadagna con la propria attività, nei limiti di quanto occorre mantenimento della famiglia, così come stabilito dal Giudice.

La legge 3/2012 prevede, all’art. 15, la costituzione all’interno dei circondari dei Tribunali, di alcuni Organismi di Composizione della Crisi ai quali ci si deve necessariamente riuvolgere per predisporre la proposta da inoltrare al Tribunale e con cui si dà avvio alla procedura.
Occorre, però, evidenziare che è conveniente, per il sovaindebitato, avvalersi comunque del patrocinio di un legale in quanto i tecnicismi di una procedura innanzi ad un Tribunale sarebbero di difficili comprensione per l’utente medio.

Bisogna tenere conto che la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento richiede di analizzare dal punto di vista giuridico e economico–finanziario, tutte le poste a credito e a debito del patrimonio del soggetto e, inoltre, per il consumatore, richiede anche di esaminare le ragioni che hanno condotto alla situazione di sovraindebitamento al fine di valutare la “giustezza” dei comportamenti tenuti e la meritevolezza del debitore.

Tutto questo, ad opinione dello scrivente, richiede il supporto di un team che comprenda almeno un legale e, per il consumatore, anche un minimo di sostegno psicologico, perché l’impatto della procedura sugli aspetti della vita privata del soggetto rischiano spesso di essere molto pesanti.
Inoltre, nella maggior parte dei casi le poste di debito più rilevanti sono quelle nei confronti degli istituti di credito e delle società finanziarie. Per questi debiti, è sempre opportuno effettuare una verifica sulla correttezza delle condizioni applicate, infatti, situazioni di anatocismo o, addirittura, di usura, devono essere evidenziate nel corso della procedura per richiedere ed ottenere stralci del debito.

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