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Reato di diffamazione sul web

SE IL PORTALE DI NEWS NON BLOCCA LE OFFESE RISPONDE DEL REATO DI DIFFAMAZIONE

La Corte Europea dei diritti dell’Uomo con la sentenza del 16 giugno 2015, n. 64569/09 ha riconosciuto la responsabilità penale per il reato di diffamazione a carico di un portale di news, con finalità commerciali, che permette la diffusione di commenti che offendono la reputazione o incitano all’odio, senza procedere alla rimozione immediata. Con la predetta pronuncia la Grande Camera ha precisato che lo Stato membro che, attraverso i tribunali nazionali, procede ad applicare una sanzione al portale che non blocca i commenti, non viola la libertà di espressione, garantita dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Si tratta del primo caso di responsabilità di un portale di news per i commenti terzi pubblicati sul sito affrontato da Strasburgo.
Nello specifico, la Corte Europea dei diritti dell’Uomo, massimo organo giurisdizionale di Strasburgo, nella sentenza Delfi contro Estonia, ha respinto il ricorso di una società estone, che gestisce un portale di informazione, pubblicando articoli e notizie e consentendo l’aggiunta di commenti, senza moderazione e senza registrazione obbligatoria.
La Grande Camera ha riconosciuto l’importanza di internet e di alcune caratteristiche proprie, come l’anonimato, ma ha tenuto anche a sottolineare i rischi che esso presenta vista la diffusione e la permanenza dei contenuti diffamatori.

A tal proposito, infatti, ha ribadito che se è vero che gli Stati hanno un ampio margine di apprezzamento quando vengono in rilievo due diritti in gioco (quali la libertà di espressione e il diritto alla reputazione), è altrettanto vero che gli stessi hanno un preciso obbligo di non accordare protezione ai commenti diffamatori o di incitamento all’odio e, anzi, di prevenirne la diffusione.

Anna Pane (Studio Legale Parenti)

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