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R.c. auto: le Sezioni unite chiariscono il concetto di circolazione

Giustizia

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R.c. auto: le Sezioni unite chiariscono il concetto di circolazione.

Con sentenza n. 8620 del 29 aprile 2015, le Sezioni unite pongono un punto fermo su una delle questioni più dibattute in tema di r.c.a., definendo compiutamente il concetto di circolazione stradale previsto dall’art. 2054 c.c. in funzione, appunto, dell’osservanza del necessario obbligo di copertura assicurativa e, quindi, della conseguente applicabilità della relativa disciplina.

Il caso:

A seguito del decesso causato da infortunio sul lavoro ricondotto all’errata manovra del braccio di un’autogru, gli eredi del de cuius proponevano apposita azione per l’ottenimento del risarcimento dei danni anche nei confronti della compagnia assicuratrice che copriva la r.c.a. correlata alla circolazione del predetto veicolo speciale. Il Tribunale adito, nella costituzione delle parti convenute, accoglieva, per quanto di ragione, la domanda proposta. Sull’appello formulato dalla società assicuratrice in via principale e da altre parti in via incidentale, la Corte territoriale accoglieva solo parzialmente i gravami. Avverso la sentenza di secondo grado avanzava ricorso per cassazione la stessa società assicuratrice che la Corte di legittimità, nella composizione a sezioni unite, rigettava con la sentenza qui selezionata.

Impatti pratico-operativi

La sentenza in discorso è particolarmente rilevante perché, con essa, le Sezioni unite hanno risolto la questione di massima di peculiare importanza relativa al problema inerente all’individuazione dei limiti del concetto di circolazione stradale ai fini dell’applicabilità delle norme sulla r.c.a., con speciale riferimento anche alla posizione di arresto del veicolo produttivo dell’evento dannoso. A tal proposito, il massimo consesso nomofilattico ha chiarito che nel suddetto concetto deve essere ricompresa anche la posizione del veicolo quando non sia in movimento, avuto riguardo all’ingombro dallo stesso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, alle operazioni eseguite in funzione della partenza e connesse alla fermata, oltre che in ordine alle complessive operazioni che il veicolo è destinato a realizzare e per le quali esso può legittimamente circolare sulle strade. In tale ottica, perciò, le Sezioni unite hanno affermato che, allo scopo dell’operatività della garanzia per la r.c.a., il veicolo deve essere considerato in tutte le sue componenti e con tutte le sue caratteristiche, sia strutturali che funzionali, le quali ne consentono, sotto il profilo logico e
normativo, l’individuazione come tale ai sensi del codice della strada, con la conseguenza che l’uso che di esso di compia su aree destinate alla fruizione viabile concreta il carattere di “circolazione del veicolo” rilevante ai sensi dell’art. 2054 c.c. . Alla stregua di tale principio le Sezioni unite hanno – nella fattispecie sottoposta al loro vaglio – rigettato il ricorso, ravvisando la sussistenza di tutte le condizioni per l’operatività della garanzia assicurativa obbligatoria sia in quanto l’autogru, al momento della verificazione dell’infortunio sul lavoro, si trovava in una strada pubblica (o, comunque, in un’area equiparata), sia perché l’uso che in quel momento ne era stato fatto (consistito nel sollevamento di un cassone con il braccio meccanico) aveva realizzato un’utilitas propriamente corrispondente alle caratteristiche di quel mezzo speciale.

Tiziana Desiata

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