L’istituto del Trust nel sistema italiano
GIUSTIZIA
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L’istituto del Trust nel sistema italiano.
Illegittimità del Trust istituito successivamente all’insorgere di una situazione di squilibrio patrimoniale del Settlor.
Il Trust è un istituto giuridico di matrice anglosassone, sviluppatosi nei sistemi di Common Law nell’ambito della giurisdizione di Equity, al fine di tutelare i determinati beni del disponente (Settlor), gestiti all’uopo da un soggetto terzo (Trustee) e destinati all’uso ed al godimento di un determinato beneficiario (Beneficiary). L’istituto, sebbene non espressamente e analiticamente regolato in Italia, trova ugualmente applicazione per effetto della adesione del nostro Stato alla Convenzione dell’Aja del 01.07.1985, in vigore dal 01.01.1992.
Il Trust, infatti, si presenta come un istituto più agile e flessibile rispetto ai normali e noti strumenti di destinazione di beni tipici del diritto italiano e, pertanto, potrebbe trovare ampia applicazione nelle gestioni fiduciarie, nella destinazione dei beni a fini successori o caritatevoli o, in generale, quale semplice strumento di protezione patrimoniale.
Tuttavia, la scarsa conoscenza del negozio giuridico e l’iniziale diffidenza nei confronti dello stesso, hanno molto limitato l’utilizzo dell’istituto. Ed infatti, nei pochi casi di Trust riscontrati in Italia, in linea di massima l’attenzione dei giudici si è focalizzata soprattutto sull’aspetto della legittimità dello stesso e sull’assenza di scopi fraudolenti da parte del Settlor.
In particolare, con una recente pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia, pubblicata in data 11.03.2015, ed avente ad oggetto l’omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ha specificato che costituisce atto in frode ai creditori, dunque ostativo alla composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 3 della Legge 27/01/12 n. 3 (disposizioni in materia di usura, estorsione e crisi da sovraindebitamento), il Trust istituito dal debitore, successivamente al manifestarsi della situazione di squilibrio patrimoniale e, soprattutto, quando nell’atto di istituzione del Trust vi siano clausole e modalità tali da far presumere l’intento del disponente di mantenere il controllo sui beni, sottraendoli, così, alla dovuta garanzia patrimoniale. Il Tribunale, nel riscontrare le diverse finalità del Trust, ha specificato che spesso l’istituto viene utilizzato a scopi elusivi delle norme imperative vigenti, dunque in frode alla legge, ad esempio, al fine di riciclaggio e evasione fiscale.
Nel caso in esame, infatti, il Trust appariva chiaramente caratterizzato da intenti elusivi del disposto dell’art. 2740 del Codice Civile, in quanto si ravvisava che: a) lo stesso fosse stato istituito in presenza di una palese situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte dal proponente ed il suo patrimonio liquidabile; b) le finalità del Trust apparivano, già al momento della costituzione, fantasiose e prive di fondamento, poiché i beni in Trust venivano trasferiti al Trustee per essere amministrati e gestiti nell’interesse della prole del disponente; il Settlor, però, non risultava avere figli né, tantomeno, essere coniugato; c) il Trustee designato era il fratello del disponente, tra l’altro sprovvisto di profili professionali coerenti con la complessità dell’attività gestoria; d) l’atto istitutivo del Trust avveniva a mezzo di una mera scrittura privata autenticata dal notaio e, infine, i poteri di gestione dei beni venivano conformati in modo da consentire al disponente un ampio controllo sulle scelte del Trustee.
Pertanto, ravvisate le sopraesposte circostanze, il Tribunale, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 3/2012, ha correttamente revocato il decreto e rigettato la domanda dell’accordo di omologazione, in quanto il compimento di un’iniziativa di compimento di atto in frode ai creditori, indipendentemente dalla convenienza per i creditori dell’accordo proposto, è apparso palese.