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L’AUTONOMIA PRIVATA DEI CONIUGI IN COSTANZA DI MATRIMONIO

Il principio dell’autonomia privata è espressione di un valore fondamentale nell’ordinamento giuridico italiano, consistente nella libertà di negoziazione, che si traduce nel potere attribuito alla generalità dei consociati di regolamentare i propri assetti negoziali ed i relativi interessi in piena autonomia, con il solo limite del rispetto della legge. Detto principio trova espressione nel disposto dell’art. 1322 del Codice Civile – rubricato “Autonomia contrattuale” –, ai sensi del quale “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”.
Stante il tenore della norma, verrebbe naturale riconoscere a ciascun individuo il diritto di regolare le vicende afferenti la propria sfera giuridica secondo autonomia e libertà, in ogni ambito nel quale si svolga la sua attività e si sviluppi la sua personalità.
Tuttavia, successivamente all’entrata in vigore del Codice Civile nel 1942, stante la disciplina introdotta in materia di rapporti di famiglia, la dottrina e la giurisprudenza dominanti tendevano ad escludere la sussistenza in capo ai coniugi del potere di regolamentare autonomamente e liberamente gli interessi e le vicende afferenti la vita del nucleo familiare. Ciò in quanto, la vita familiare era unanimemente considerata pervasa dall’interesse pubblicistico alla conservazione del nucleo parentale e, di conseguenza, sottratta alla libera regolamentazione privatistica da parte dei relativi componenti.

Pertanto, successivamente alla celebrazione del matrimonio ed alla costituzione di un nuovo nucleo familiare, il complesso dei rapporti della famiglia trovava la propria disciplina esclusivamente nella legge.
L’evoluzione normativa che ha caratterizzato la disciplina dei rapporti familiari, ha condotto la dottrina e la giurisprudenza ad attribuire crescente rilevanza al ruolo che l’accordo tra i coniugi riveste nell’ambito della gestione del nucleo familiare.

Invero, ai sensi dell’art. 144 del Codice civile, l’accordo tra i coniugi costituisce lo strumento preferenziale e ordinario per la fissazione della residenza della famiglia e per lo svolgimento del rapporto coniugale. Secondo orientamento consolidato, il consenso prestato dai coniugi può sempre essere revocato, posto che i entrambi hanno diritto di determinare il piena parità e libertà l’indirizzo della famiglia, ciò al fine di meglio perseguire il bene dell’intero nucleo familiare.

Ciò porta ad escludere l’applicabilità agli accordi tra coniugi della disciplina dettata dall’art. 1372 c.c., ai sensi del quale “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per le cause ammesse dalla legge”. Invero, l’irrevocabilità del consenso e il divieto di scioglimento unilaterale dell’accordo mal si concilierebbero con il carattere flessibile proprio dei rapporti familiari.

Dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sulla possibilità, per i coniugi, di derogare con i propri accordi gli obblighi nascenti dal matrimonio e individuati nella fedeltà, nell’assistenza morale e materiale, nella coabitazione e nella contribuzione ai bisogni della famiglia. Secondo l’orientamento maggioritario, ai coniugi è concesso di conformare e concretizzare i doveri coniugali secondo le proprie esigenze. Secondo la dottrina più attuale, trattasi di accordi che non hanno natura provvisoria, bensì muniti di un minimo di stabilità che consenta di evitare a ciascun coniuge di manifestare ripensamenti improvvisi, potenzialmente idonei a ingenerare una vera e propria instabilità e confusione nella gestione della vita familiare.

Allo stato attuale, gli accordi tra coniugi vengono impiegati quasi esclusivamente al fine di regolamentare gli aspetti dell’eventuale futura crisi di coppia, in modo da poter disciplinare preventivamente gli aspetti patrimoniali e personali che coinvolgeranno il nucleo familiare successivamente alla cessazione dell’affectio coniugalis.
In conclusione, ad oggi le coppie sposate ben possono fare ricorso allo strumento giuridico del contratto per graduare i propri rapporti, patrimoniali e non, adattandoli alle specifiche esigenze del nucleo familiare. Questo sempre in armonia e nel rispetto degli interesse dei soggetti deboli, quali i figli o il coniuge privo di redditi propri.
Il consulente legale è, pertanto, l’esperto maggiormente in grado di consigliare e indirizzare le coppie coniugate verso la regolamentazione pattizia dei propri assetti familiari presenti e futuri, guidando le stesse attraverso i principi inderogabili del diritto di famiglia, che costituiscono i confini all’interno dei quali può trovare espressione l’autonomia negoziale dei coniugi.

Studio Legale Luigi Parenti

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