
Equitalia
Quando puoi chiedere direttamente agli uffici di Equitalia la sospensione della riscossione degli importi contenuti in una cartella o in ogni altro documento, notificato da Equitalia quando, ad esempio, hai già pagato l’importo richiesto o sei in possesso di una sentenza che ti ha dato ragione o di .uno sgravio dell’ente creditore .
La sospensione può essere richiesta in presenza di qualsiasi causa che rende non esigibile il credito da parte dell’ente pubblico creditore.
La domanda va presentata entro 90 giorni da quando Equitalia ha notificato la cartella o il primo atto di .riscossione seguendo le seguenti procedure, così come indicato dalla stessa equitalia .Vedi anche Sospensione della riscossione
Inoltre equitalia informa :
Se il cittadino ritiene non dovuta la richiesta contenuta nella cartella di pagamento o nell’avviso, non deve rivolgersi a Equitalia, ma chiedere l’annullamento (sgravio) del debito direttamente all’ente creditore indicato sullo stesso documento, presentando domanda di autotutela.
Con la domanda di autotutela il cittadino chiede all’ente creditore di correggere un errore. Anche se non c’è alcun termine per presentare la domanda, è consigliabile agire tempestivamente per evitare che Equitalia attivi le procedure di riscossione. Lo stesso ente, dopo avere effettuato le verifiche, se riscontra che il cittadino ha ragione, adotta un provvedimento di sgravio comunicandolo a Equitalia. Contestualmente alla domanda di autotutela, per evitare che, in attesa della risposta dell’ente, le procedure di riscossione proseguano, è necessario presentare una richiesta di sospensione.
Lo sgravio può essere:
- Totale: quando il tributo richiesto viene annullato per intero
- Parziale: se il tributo richiesto viene annullato solo in parte
Al provvedimento di sgravio segue il rimborso, totale o parziale, delle somme eventualmente già pagate. Per ottenere lo sgravio è possibile, inoltre, fare ricorso all’autorità giudiziaria competente, secondo le modalità stabilite dalle norme, indicate nel documento da impugnare. Se l’ente creditore non emette lo sgravio (annullamento), nonostante il provvedimento favorevole da parte del giudice, il cittadino può attivare il cosiddetto giudizio di ottemperanza. Si tratta di un ulteriore ricorso, volto proprio a ottenere che l’ente applichi quanto deciso dal giudice. Per segnalare qualsiasi irregolarità riscontrata è possibile, comunque, rivolgersi al Garante del contribuente con richiesta scritta in carta libera, specificando i propri dati anagrafici e il codice fiscale.