
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – DECRETO RILANCIO (EMERGENZA COVID 19)
Al fine di compensare i gravi effetti provocati dall’emergenza sanitaria da COVID 19, il Decreto Rilancio ha previsto all’art. 25 un contributo a fondo perduto, erogato dall’Agenzia delle Entrate e destinato ai soggetti colpiti dalla crisi epidemiologica.
Con la Circolare n. 15/E del 13 Giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a a fornire chiarimenti ai fini della fruizione di tale contributo.
REQUISITI:
Possono ottenere il bonus a fondo perduto i contributi che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro.
Il contributo spetta inoltre ai soggetti che abbiano uno dei tre requisiti riportati di seguito:
- Ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare di aprile 2019
- Avere iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018
- Avere domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano già in atto al 31 gennaio 2020
IMPORTO:
L’ammontare del contributo si determina applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato (o corrispettivi) del mese di aprile 2020 con l’ammontare di aprile 2019. In particolare:
- 20% se i ricavi o compensi sono stati minori a € 400.000
- 15% se i ricavi sono stati compresi tra € 400.000 ed € 1.000.000
- 10% se i ricavi sono stati compresi a € 1.000.000 ed € 5.000.000
- Imprenditori individuali, S.N.C. e S.a.S.
- Contribuenti forfettari
- Soggetti che producono reddito agrario (sia su base catastale e sia per redditi di impresa)
- S.p.A., S.R.L, S.A.p.A.
- Stabili organizzazioni di soggetti non residenti che esercitano in via prevalente o esclusiva una attività in regime di impresa (compresi enti del Terzo Settore ed enti religiosi riconosciuti civilmente)
- Lavoratori autonomi e associazioni professionali
- Imprese esercenti attività agricola/commerciale (anche in forma di cooperativa)
- Società tra professionisti (StP) indipendentemente dal fatto che i soci ricadano nei soggetti esclusi dal contributo
- Organi e amministrazioni dello Stato
- Intermediari finanziari
- Contribuenti che producono redditi diversi da quelli di impresa o agrario (ad es. collaborazioni occasionali)
- Professionisti iscritti alla gestione separata INPS od a specifici enti di diritto privato di previdenza obbligatoria
- Lavoratori dello spettacolo
- Lavoratori dipendenti
a cura di Nicola Primieri