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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – DECRETO RILANCIO (EMERGENZA COVID 19)

 

Al fine di compensare i gravi effetti provocati dall’emergenza sanitaria da COVID 19, il Decreto Rilancio ha previsto all’art. 25 un contributo a fondo perduto, erogato dall’Agenzia delle Entrate e destinato ai soggetti colpiti dalla crisi epidemiologica.

Con la Circolare n. 15/E del 13 Giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a a fornire chiarimenti ai fini della fruizione di tale contributo.

 

REQUISITI:

Possono ottenere il bonus a fondo perduto i contributi che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro.

Il contributo spetta inoltre ai soggetti che abbiano uno dei tre requisiti riportati di seguito:

  • Ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare di aprile 2019
  • Avere iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018
  • Avere domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano già in atto al 31 gennaio 2020

IMPORTO:

L’ammontare del contributo si determina applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato (o corrispettivi) del mese di aprile 2020 con l’ammontare di aprile 2019. In particolare:

  • 20% se i ricavi o compensi sono stati minori a € 400.000
  • 15% se i ricavi sono stati compresi tra € 400.000 ed € 1.000.000
  • 10% se i ricavi sono stati compresi a € 1.000.000 ed € 5.000.000
Nel caso in cui il beneficiario avesse diritto ad un contributo che, in base ai calcoli esposti sopra fosse inferiore al minimo o pari a zero per mancanza di dati da confrontare nell’anno precedente, è stato previsto un importo non inferiore ad € 1.000 per le persone fisiche ed a € 2.000 per i soggetti diversi dalla persone fisiche.
SOGGETTI BENEFICIARI:
  • Imprenditori individuali, S.N.C. e S.a.S.
  • Contribuenti forfettari
  • Soggetti che producono reddito agrario (sia su base catastale e sia per redditi di impresa)
  • S.p.A., S.R.L, S.A.p.A.
  • Stabili organizzazioni di soggetti non residenti che esercitano in via prevalente o esclusiva una attività in regime di impresa (compresi enti del Terzo Settore ed enti religiosi riconosciuti civilmente)
  • Lavoratori autonomi e associazioni professionali
  • Imprese esercenti attività agricola/commerciale (anche in forma di cooperativa)
  • Società tra professionisti (StP) indipendentemente dal fatto che i soci ricadano nei soggetti esclusi dal contributo
 SOGGETTI ESCLUSI:
  • Organi e amministrazioni dello Stato
  • Intermediari finanziari
  • Contribuenti che producono redditi diversi da quelli di impresa o agrario (ad es. collaborazioni occasionali)
  • Professionisti iscritti alla gestione separata INPS od a specifici enti di diritto privato di previdenza obbligatoria
  • Lavoratori dello spettacolo
  • Lavoratori dipendenti

a cura di Nicola Primieri

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