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Mediazione e Negoziazione Assistita

Tra gli strumenti per la definizione stragiudiziale delle controversie assumono particolare rilievo gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita.

La mediazione si configura come quella “attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa” (art. 1 lett. a) D. Lgs. 28/2010).

Può essere obbligatoria, quando è condizione di procedibilità per l’eventuale giudizio civile, facoltativa, qualora sia frutto della scelta delle parti, oppure disposta dal giudice, quando ne ravvisi la possibilità. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”; mentre non

è più condizione di procedibilità della domanda giudiziale e, pertanto, non risulta obbligatoria: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell’azione civile esercitata nel processo penale (art. 4 n. 4) D.Lgs. 28/2010).

Una volta intrapreso il procedimento di mediazione, vengono fissati degli incontri in cui il mediatore ha il compito di verificare l’effettiva possibilità di un accordo e, qualora emerga l’impossibilità dello stesso, questa diverrà condizione sufficiente per la procedibilità dell’azione giudiziaria.

Qualora, invece, la mediazione riuscisse, l’accordo viene verbalizzato e sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti, ed ha valenza di titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione per gli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, e ciò senza nessun ulteriore incombenza, considerato che i difensori delle parti ne certificano la conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’efficacia di titolo esecutivo dell’accordo potrà essere ottenuta attraverso l’omologa del Presidente del tribunale competente.

La negoziazione assistita, invece, è finalizzata alla composizione bonaria della lite, con la sottoscrizione delle parti, assistite dai rispettivi difensori, di un accordo detto convenzione di negoziazione.

La negoziazione assistita può essere volontaria, se scelta liberamente dalle parti, ovvero obbligatoria, essendo il procedimento di negoziazione condizione di procedibilità della domanda.

L’obbligatorietà vige in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, per chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro), nonchè in materia di contratti di trasporto o di sub-trasporto.

La negoziazione sotto pena di improcedibilità non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis cpc); c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; d) nei procedimenti in camera di consiglio; e) nell’azione civile esercitata nel processo penale .

Nella procedura di negoziazione le parti devono farsi assistere necessariamente da un avvocato, il quale avrà il dovere deontologico di informare il cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, con il divieto per lo stesso di impugnare l’accordo al quale abbia partecipato.

Il procedimento viene avviato con l’invito alla controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, al quale, entro il termine di 30 giorni la controparte dovrà dare riscontro. In mancanza di ciò il tentativo di negoziazione si perfeziona come negativo.

L’accordo che definisce la controversia, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. I difensori, certificano l’autenticità delle firme e la conformità della convenzione alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Rita Ceccucci (Studio legale Parenti)

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